REGOLAMENTO NAZIONALE A.N.D.I. e non solo

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME – ANDI

APPROVATO IN ASSEMBLEA IN DATA 28-04-11

Art. 1 – L’Associazione Nazionale Dimagrire Insieme e non solo – A.N.D.I. e non solo – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – è un unico soggetto di diritto cui sono imputati diritti e obblighi. Pertanto le sue articolazioni periferiche operano, anche se costituite in forma autonoma, per il conseguimento delle finalità e l’espletamento delle attività associative mediante l’attuazione delle norme statutarie nazionali.

Art. 2 – L’associazione cura la propria articolazione sul territorio attraverso le Sezioni autonome e i Coordinamenti Regionali.

Art. 3 – Il consiglio direttivo nazionale per una migliore operatività della sede nazionale attiva uffici nazionali i quali, curano l’attuazione dei programmi associativi, l’organizzazione di attività e iniziative nonché dei servizi di supporto all’articolazione territoriale. Gli uffici nazionali curano inoltre l’organizzazione di servizi di consulenza legale, previdenziale, sociale e sanitaria a disposizione del socio e dell’articolazione territoriale.

Art. 4 – Per esigenze particolari di carattere organizzativo, amministrativo, contabile e altro, i coordinamenti regionali e le sezioni possono fare riferimento alla sede nazionale che provvederà, anche attraverso i suoi uffici, a interessare e attivare le persone e le funzioni competenti in materia.

SOCI  E QUOTE

Art.5- I soci si distinguono in:

  1. ordinari;
  2. ordinari volontari;
  3. sostenitori;
  4. onorari:

Possono essere soci ordinari solo le sezioni, le associazioni ammesse dall’asssemblea o i loro coordinamenti attraverso i propri delegati. Tutti gli altri soci (sostenitori e onorari) possono essere persone fisiche.

I soci ordinari volontari sono i delegati delle sezioni o associazione socie.

I soci devono versare annualmente le quote associative per conservare la qualità di socio.

Art. 6- Quote sociali a carico dei soci:

  1. a) Quota sociale: è la quota annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, che i soci devono versare entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
  2. b) Quota maggiorata: da versare in dieci rate mensili da marzo a dicembre di ogni anno.

I nuovi soci iscritti nel trascorso dell’anno dovranno versare la quota sociale al momento dell’iscrizione, e le quote maggiorate a partire del terzo mese della data d’iscrizione.

L’Assemblea generale fissa annualmente l’entità della quota sociale annuale e delle quote maggiorate.

Art. 7 – Le quote sociali si riferiscono all’anno solare in corso. E’ però possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di socio. Non possono peraltro essere presi in considerazione versamenti di quote associative con valore retroattivo. Non sono consentite iscrizioni con modalità al di fuori di quelle previste dallo statuto.

Art. 8 – I nuovi soci ordinari acquisiscono tale qualifica, all’atto dell’iscrizione sull’apposito registro dei soci.

I nuovi soci sostenitori acquisiscono tale qualifica, all’atto dell’iscrizione sull’apposito registro dei soci, e comunque non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data d’iscrizione e accolte le domende dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il registro dei soci ordinari volontari rappresenta l’unico riferimento ufficiale per l’identificazione dei soci ai fini assicurativi, in conformità con la legislazione vigente.

Art. 9 – Le sezioni e associazioni socie devono trasmettere semestralmente a giugno e a dicembre di ogni anno alla sede dell’ANDI Nazionale l’elenco dei propri soci nei rispettivi registri.

Art.10 – l’espulsione del socio (sezione o associazione) è deliberata per gravi motivi ed ha carattere definitivo.

Ipotesi di ricorrenza di gravi motivi si ha nei seguenti casi, indicati a mero titolo esemplificativo:

  1. Operato in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, qualora dall’operato dello stesso possa derivare grave pregiudizio d’immagine o patrimoniale o di qualsivoglia altra natura all’associazione;
  2. non condivisione dei fini statutari, denigrazione dell’associazione e dei suoi programmi;
  3. diffusione d’informazioni riservate, relative a persone con obesità e sovrappeso e alle loro famiglie nonché di quelle concernenti le attività associative, qualora da tale comportamento consegua grave pregiudizio ai singoli o all’associazione.

Art.11 – I soci onorari sono nominati dall’assemblea generale, su proposta del consiglio direttivo nazionale, tenuto conto delle indicazioni delle sezioni. La qualifica di socio onorario è attribuzione di prestigio, che indica la grande disponibilità e la piena condivisione delle finalità e dello spirito dell’associazione da parte di tale socio.

La qualifica di socio onorario può essere attribuita soltanto alle persone fisiche, non a cariche politiche, amministrative, economiche o a enti, istituzioni, aziende. ecc. Possono diventare soci onorari le persone che abbiano fattivamente contribuito in modo significativo alla soluzione dei problemi connessi all’obesità o favorito in modo significativo alla crescita dell’associazione. L’impegno dei soci onorari deve andare oltre le competenze e attività professionali e non deve rivestire carattere di occasionalità. Le sezioni che desiderano sottoporre all’attenzione del consiglio direttivo nazionale i nominativi dei possibili soci onorari da proporre all’assemblea Generale, devono far pervenire relazione dettagliata delle motivazioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative per il periodo di validità della qualifica.

Art.12 –Nel caso di condanna di socio passata in giudicato per reati gravi, il consiglio direttivo nazionale ha facoltà di deliberare la cessazione dalla carica ricoperta. Per i medesimi motivi il consiglio direttivo nazionale ha facoltà di disporre la non ammissione alle cariche associative. Nel caso in cui, ai sensi di quanto sopra, risulti coinvolto un socio o componente del consiglio direttivo nazionale, il consiglio direttivo nazionale stesso ha facoltà di proporre la cessazione e/o la non ammissione alla carica nonché l’espulsione all’assemblea generale, cui compete in via esclusiva l’assunzione della relativa delibera secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 29 dello statuto.

CARICHE

Art.13 – L’incarico di delegato è considerato carica associativa e può essere ricoperto da ogni socio delle sezioni autonome associazione socie. Non è consentita l’istituzione di cariche, al di fuori di quelle previste da statuto e regolamento.

Il numero di rappresentanti o delegati delle sezioni autonome e associazioni socie in seno alla compagine sociale dell’associazione è fissato nell’art. 9 dello Statuto:

soci iscritti alla sezione o associazione               N° di delegati o rappresentanti con diritto

socia al 31 dicembre di ogni anno                      a voto nell’Assemblea Generale dell’Associazione

  • sino a n. 25              1 delegato (il legale rappresentante dell’associone socia o Sezione o un suo delegato)
  • da n.26 a n. 50   2 delegati
  • da n.51 a n.75   3 delegati
  • da n.76 a n.100   4 delegati
  • da n.101 e oltre   5 delegati

Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche e/o incarichi, le associazioni socie e sezioni autonome, sono tenute a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota sociale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza della carica.

Il numero dei delegati spettante ogni sezione o associazione socia si determina ai sensi dell’Art.9 dello statuto, in base al numero dei soci regolarmente iscritti alla sezione o associazione socia al 31 dicembre di ogni anno, e viene aggiornato all’inizio di ogni anno. Conseguentemente ciascun anno, la sezione avrà diritto a un numero di delegati in proporzione al numero dei propri soci.

Il presidente delle Sezioni dovrà confermare all’ANDI Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco dei delegati per l’anno in corso. Altresi, qualora si verifichino sostituzioni o revoche di delegati , queste dovranno esssere informate per scritto all’associazione entro la fine del mese della delibera.

Le sezioni o associazione socie devono trasmettere semestralmente a giugno e a dicembre di ogni anno alla sede dell’ANDI Nazionale l’elenco dei propri soci nei rispettivi registri.

I verbali delle riunioni del Comitato delle Sezioni vanno inviati in copia entro trenta giorni al presidente del coordinamento regionale e alla sede dell’ANDI nazionale.

La decadenza è pronunciata dallo stesso organismo che ha conferito la carica. La decadenza da qualsiasi carica associativa può avvenire:

  1. per dimissioni;
  2. per esclusione
  3. per revoca della carica di delegato da parte dell’organismo che ha conferito il mandato;
  4. per perdita della qualifica di socio per mancato pagamento della quota sociale.

Art.14 – Non possono ricoprire cariche i soci che percepiscano retribuzione o compenso dall’associazione per svolgere attività all’interno dell’associazione. E’ tuttavia previsto per i soci il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute sull’attività prestata, nei limiti e alle condizioni fissati dal consiglio direttivo nazionale per ogni singola categoria di spesa.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art.15 – Il consiglio direttivo nazionale vigila sulla corretta attuazione dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni del consiglio direttivo nazionale stesso.

Art.16 – Il consiglio direttivo nazionale si riunisce ogni tre mesi, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. I verbali delle riunioni vanno redatti su apposito registro. Una copia dell’estratto sintetico dei verbali delle riunioni vanno inviate alle sezioni autonome.

Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’assemblea generale, provvede a trasmettere alle sezioni gli argomenti all’ordine del giorno.

Il consiglio direttivo nazionale pronuncia la decadenza dei consiglieri nazionali per gravi motivi, e propone all’assemblea la loro espulsione.

Provvede alla sostituzione dei consiglieri nazionali, decaduti per qualsiasi ragione, secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente assemblea generale elettiva, nel rispetto delle norme statutarie. In caso di esaurimento di tale graduatoria si dovrà convocare l’assemblea generale per l’elezione dei consiglieri nazionali mancanti; nel caso in cui la metà più uno dei consiglieri eletti dall’assemblea venissero simultaneamente a mancare per qualunque ragione, decade l’intero consiglio direttivo nazionale e dovrà essere convocata una nuova assemblea generale elettiva.

Art.17 – L’incarico di segretario generale è incompatibile con altre cariche associative e può essere ricoperto anche da un funzionario dipendente o da un consulente esterno.

L’incarico di tesoriere può essere ricoperto da un consigliere nazionale o da un consulente esterno, ma non da un funzionario dipendente.

COMITATO SCIENTIFICO

Art.18 – I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio direttivo nazionale con mandato quinquennale rinnovabile, garantendo l’approccio interdisciplinare alla tematica specifica.

Art.19 – Le riunioni del comitato scientifico sono convocate e presiedute dal presidente nazionale.

Art.20 – Il consiglio direttivo nazionale ha facoltà, valutando eventuali situazioni e/o comportamenti e/o situazioni di conflitti d’interesse che ne determinino le condizioni, di dichiarare l’inammissibilità e/o l’incompatibilità alla nomina, nonché di provvedere in ogni momento alla revoca del mandato.

Art.21 – Il consiglio direttivo nazionale indica periodicamente i compiti specifici da affidare al comitato scientifico per l’attuazione dei fini statutari. Il consiglio direttivo nazionale redige un manuale operativo del comitato scientifico.

Art.22 – La giunta esecutiva del comitato scientifico è composta di componenti di detto comitato, da otto a dieci nominati dal consiglio direttivo nazionale, sentite le proposte del comitato stesso. Tale giunta assolverà i compiti a essa affidati dal consiglio direttivo nazionale e dal comitato scientifico e, fra una riunione e la successiva del comitato scientifico, agirà in nome del comitato stesso. Inoltre provvede a stilare un rapporto annuale sugli argomenti e sulle tematiche scientifiche rilevanti per l’attività associativa.

COMMISSIONI

Art.23 – Il consiglio direttivo nazionale, per l’attuazione dei fini statutari, si può avvalere dell’opera di commissioni. In particolare il consiglio direttivo nazionale può istituire apposite commissioni per lo studio e l’elaborazione di proposte di attività o iniziative, nonché per l’attuazione di programmi di attività dell’associazione a livello nazionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Coordinamento regionale

Art.24 – Il coordinamento regionale è costituito dalle sezioni esistenti nell’ambito della stessa regione e deve essere costituito quando sono esistenti almeno due sezioni legalmente costituite.

Art.25 – Il coordinamento regionale è organismo che ha lo scopo di favorire una migliore integrazione tra le realtà di uno stesso territorio, facilitando lo scambio di opinioni ed esperienze.

Il coordinamento regionale:

  1. promuove il coordinamento organico delle attività svolte dalle sezioni in attuazione dei fini statutari e dei compiti indicati nel regolamento e secondo le deliberazioni del consiglio direttivo nazionale;
  2. promuove i rapporti di comune interesse delle sezioni componenti il coordinamento regionale stesso con le competenti autorità e con organismi a livello regionale;
  3. promuove i rapporti con le associazioni d’interesse generale delle associazioni esistenti e attive nella regione;
  4. promuove, in accordo con le sezioni componenti, la realizzazione di progetti e iniziative a carattere regionale;
  5. promuove la costituzione di nuove sezioni;
  6. favorisce la regolare costituzione delle sezioni di nuova creazione;
  7. è delegato alla gestione corrente dei mezzi finanziari e del patrimonio in dotazione al coordinamento regionale stesso e a tal fine ha la rappresentanza dell’associazione nel corrispondente ambito territoriale.

Art.26 – Il coordinamento regionale è composto di almeno due rappresentanti per ogni sezione regolarmente costituita, esistente nella regione, e da un consigliere nazionale. E’ facoltà del Comitato delle sezioni autonome conferire delega temporanea ai rappresentanti, a essere rappresentarlo ad altro membro del consiglio stesso, in caso d’impedimento del proprio rappresentante a partecipare alla riunione del coordinamento regionale. Il consiglio direttivo delle sezioni territoriali può in ogni momento revocare il mandato al proprio rappresentante in seno al coordinamento e conferirlo ad altro consigliere.

Art.27 – Il presidente del coordinamento regionale è nominato dal coordinamento stesso al suo interno e, in subordine, dal consiglio direttivo nazionale nella persona di un consigliere nazionale. Il presidente del coordinamento regionale e il consigliere nazionale hanno il compito di garantire un efficiente ed efficace scambio di comunicazioni tra la struttura nazionale e l’articolazione territoriale di propria competenza e il compito di nominare la figura del tesoriere e del segretario del coordinamento regionale.

Art.28 – Il coordinamento regionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del presidente del coordinamento regionale o qualora ne faccia richiesta almeno la metà delle sezioni facenti parte del coordinamento regionale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza. I verbali delle riunioni del coordinamento regionale devono essere inviati entro trenta giorni ai Comitati sezionali competenti, per la formale presa d’atto e le eventuali deliberazioni, e al consigliere nazionale.

Art.29 – Al presidente del coordinamento regionale, qualora non sia costituito legalmente con una propria autonomia amministrativa, è affidata la tenuta della contabilità di gestione e la conservazione della documentazione relativa. Il presidente e i membri del coordinamento regionale rispondono solidalmente al consiglio direttivo nazionale della corretta conduzione economico-amministartiva del coordinamento stesso e della conservazione del patrimonio a esso affidato. Il presidente del coordinamento regionale, su mandato del coordinamento stesso provvede all’amministrazione e alla gestione dei fondi destinati al finanziamento di progetti o iniziative specificatamente a carattere regionale. Ogni fondo ricevuto dal coordinamento regionale e non utilizzato per le suindicate motivazioni deve essere ripartito in parti uguali fra le sezioni competenti. Le spese correnti del coordinamento regionale sono sostenute da tutte le sezioni a esso appartenenti e ripartite tra esse in parti uguali. Sono considerate spese correnti le spese postali, telefoniche, di cancelleria, quelle riguardanti le riunioni interne dell’associazione cui i rappresentanti sono espressamente invitati con convocazione, nonché quelle spese di rappresentanza preventivamente deliberate a maggioranza dal coordinamento regionale. Ogni altra spesa del coordinamento regionale deve essere deliberata dallo stesso dopo che su tale proposta di spesa hanno deliberato i consigli direttivi provinciali competenti. Tali spese sono rimborsate dalle sezioni competenti il cui consiglio direttivo abbia deliberato l’approvazione della spesa stessa. Sono a carico delle sezioni le spese di partecipazione dei rispettivi rappresentanti alle riunioni del coordinamento regionale.

Sezioni

 Art.30 – Le sezioni sono constituite in forma autonoma e hanno per territorio di riferimento il territorio intracomunale, comunale o intercomunale.

Art.31 – Le sezioni nel perseguire i fini associativi, anche attraverso forze di volontariato aderenti ad altre organizzazioni di volontariato:

  1. favoriscono i contatti con le persone con problemi di obesità e soprappeso, i loro familiari, i soci e quanti s’interessano al problema;
  2. promuovono ogni attività utile per il miglioramento delle condizioni delle persone con problemi di obesità e soprappeso in particolare sotto i profili sanitari, sociale, culturale ed economico;
  3. danno pratica attuazione alla realizzazione del programma generale dell’associazione;
  4. svolgono opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
  5. promuovono la collaborazione tra le associazioni aventi lo stesso scopo, attive sul territorio;
  6. coordinano l’attività di eventuali gruppi operativi costituiti nel territorio di competenza.

Art.32 – Le sezioni hanno competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello geografico. Fatte salve le limitazioni di legge, le sezioni, sotto l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni del consiglio nazionale, provvedono alla gestione associativa sul territorio. Esse non possono darsi norme regolamentari in contrasto con lo statuto, con il regolamento e con le deliberazioni suddette.

Art. 33 – Per la costituzione di una nuova sezione, ove siano iscritti almeno dieci soci, il presidente nazionale, su proposta del consigliere nazionale competente per territorio, nomina un incaricato che ne seguirà l’iter.

Le sezioni possono costituirsi legalmente secondo le modalità previste dalla legge. Il loro statuto dovrà uniformarsi agli scopi, alle modalità organizzative e ai regolamenti previsti dallo statuto dell’Associazione Nazionale Dimagrire Insieme Onlus. Prima della costituzione il Consiglio Direttivo Nazionale approva la bozza statuaria.

Art.34 – Le sezioni dispongono di mezzi finanziari da loro gestiti conformemente al proprio statuto, al regolamento e alle deliberazioni del consiglio direttivo nazionale. Spetta al consiglio direttivo nazionale vigilare che i movimenti economici siano finalizzati e proporzionati per il raggiungimento degli scopi associativi e che vengano redatti aggiornati piani d’impiego delle risorse disponibili evitandone l’immobilizzazione immotivata.

Art.35 – In caso di particolari esigenze, è facoltà dell’assemblea generale richiedere alle sezioni contributi straordinari finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.36 – Le sezioni non hanno facoltà di promuovere iniziative di raccolta fondi nel proprio territorio senza che tale iniziativa sia fatta propria dall’Associazione Nazionale.

Art.37 – L’associazione può ricevere donazioni, eredità, lasciti e legati conformemente alle previsioni legislative. Il consiglio direttivo nazionale può destinare eredità e legati, nel rispetto delle volontà testamentarie, beni mobili e immobili alle attività condotte dall’articolazione territoriale dell’associazione, per il perseguimento delle finalità associative.

Art.38 – Le assunzioni da compiersi presso l’associazione devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo nazionale che provvede a indicare il contratto collettivo di lavoro e la categoria d’inquadramento. Per la gestione del personale dipendente si fa riferimento alle norme a tal proposito emanate dal consiglio direttivo nazionale.

Art.39 – Al presidente e al tesoriere sezionali è affidata la conservazione della documentazione riguardante gli eventuali beni affidati dal direttivo nazionale. Il presidente, il tesoriere e i membri del comitato sezionale rispondono solidamente al consiglio direttivo nazionale della corretta conduzione economico-amministrativa della sezione e della conservazione del patrimonio a essa affidato.

Art.40 – E’ facoltà del collegio dei revisori dei conti e del tesoriere nazionale accedere in qualsiasi momento alla documentazione contabile di tutta l’associazione, uffici nazionale e articolazione territoriale. Ogni documentazione amministrativa e contabile deve essere messa a disposizione del consiglio direttivo nazionale, o suoi incaricati, che ne facciano richiesta.

Norme finali

Art.41 – Il consiglio direttivo nazionale con propria deliberazione provvede a emanare circolari interpretative e attuative del presente regolamento.

Art.42 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento il consiglio direttivo nazionale può emanare con propria deliberazione, direttive temporanee vincolanti, da sottoporre all’approvazione della successiva assemblea generale.